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Il Sole 24 Ore - Automobili da assicurare anche se ferme in garage

  • mauroblua
  • 5 set 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

CORTE EUROPEA Il legame tra veicolo e titolare si interrompe solo con la radiazione Milano Il proprietario di un veicolo è patrimonialmente responsabile dei danni provocati da questo anche se, di fatto, lo aveva dismesso da tempo tenendolo comunque nella propria disponibilità. Ad interrompere il nesso che lega il mezzo al proprietario è solamente e solo il suo ritiro ufficiale dalla circolazione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell' Unione europea con la sentenza nella causa C-80/17, innescata dalla Corte suprema del Portogallo (Supremo Tribunal de Justiça) adita dal Fondo di garanzia delle vittime della strada per un sinistro avvenuto nel novembre di 12 anni fa. Il figlio della proprietaria di un' automobile non più assicurata - in quanto non più utilizzata dalla donna e custodita in un terreno di proprietà - si era messo alla guida del veicolo, provocando un sinistro in cui era deceduto insieme ad altre due persone. Nel procedimento per il ristoro dei danni avviato a seguito del sinistro, il Fondo di garanzia locale aveva risarcito gli aventi diritto - per un ammontare di 437.345 euro - avviando poi la rivalsa nei confronti della proprietaria del mezzo, come del resto consentito dalla normativa portoghese. La donna nel processo davanti alle corti nazionali aveva affermato di non essere responsabile del sinistro e che, avendo lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era obbligata a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli. Interpretando la direttiva 72/166/Cee del 24 aprile 1972, la Corte Ue ha ribadito che un veicolo che non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione e che sia idoneo a circolare risponde alla nozione di «veicolo» e non smette quindi di essere soggetto all' obbligo di assicurazione previsto dalla direttiva, per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo ha immobilizzato su un terreno privato. In questo contesto l' intenzione soggettiva del proprietario - che non aveva più intenzione di utilizzare l' auto - è, secondo la Corte Ue, «non pertinente» e non sposta minimamente l' obbligo assicurativo e quindi la responsabilità diretta del proprietario per il danno provocato dal mezzo. Il secondo punto della rimessione alla Corte Ue riguardava la possibilità di una normativa nazionale di prevedere la rivalsa del Fondo di garanzia sul proprietario del veicolo dismesso ma non ritirato (radiato) ufficialmente, non avendo la direttiva 84/5/Cee del 30 dicembre 1983 nulla disposto sul punto. In realtà il legislatore dell' Unione europea, sottolinea la Corte Ue, non ha armonizzato i diversi aspetti relativi ai ricorsi del Fondo di garanzia (in particolare, la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali ricorsi possono essere presentati), cosicché «tali aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro». Ne consegue che una normativa nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell' incidente non abbia assicurato il veicolo, l' organismo di indennizzo può esercitare un ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro il proprietario, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest' ultimo nel verificarsi dell' incidente. RIPRODUZIONE RISERVATA.


 
 
 

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