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Testata: L'Eco di Bergamo

Una polizza vita può essere sottoscritta anche senza che il beneficiario ne sia a conoscenza. A chiarirlo all' Ansa è l' Ania, l' Associazione delle imprese assicuratrici, interpellata sul funzionamento di questo tipo di assicurazioni. Nel contratto assicurativo sulla vita, infatti, sono previsti tre soggetti: il contraente, cioè il privato che stipula il contratto con la compagnia assicurativa, si impegna a versare un premio (che può essere pagato anche a rate di poche centinaia di euro) e indica nel contratto stesso chi è l' assicurato e quali sono i beneficiari; l' assicurato, che può coincidere con il contraente ed è la persona sulla cui sopravvivenza o meno si stipula il contratto, e che quindi ne deve essere a conoscenza perché è esposta al rischio; il beneficiario, che può essere una determinata persona o designato genericamente, per esempio gli eredi, che riceverà la prestazione e che può anche essere ignaro di essere il destinatario di questa prestazione. In particolare, considerando i vari tipi di polizze vita, ci sono tre tipi di contratto che prevedono una prestazione, e quindi un beneficiario, in caso di morte. Il primo tipo è la polizza «temporanea caso morte»: un contratto - spiegano dall' Ania - che prevede l' erogazione di una prestazione solo nel caso in cui l' assicurato deceda nel periodo di copertura. Quindi se la polizza dura 30 anni e l' assicurato decede prima del termine della polizza, al beneficiario verrà erogata la prestazione; altrimenti dopo i 30 anni il contratto si estingue e il beneficiario non avrà nulla. Ci sono poi le polizze «miste», di norma caratterizzate da un rendimento minimo garantito, che prevedono l' erogazione di una prestazione sia in caso di sopravvivenza dell' assicurato a una data stabilita nel contratto e scelta dal contraente, sia in caso di morte prima di tale scadenza. Per queste polizze, i versamenti effettuati dal contraente sono investiti in gestioni assicurative e si rivalutano nel tempo. Se nel corso della durata della polizza l' assicurato muore, al beneficiario caso morte andrà la prestazione rivalutata fino a quel momento. Se invece l' assicurato sopravvive, la prestazione va al beneficiario designato in caso di sopravvivenza, che può anche essere diverso da quello caso morte e coincide di norma con il contraente. Infine, ci sono le polizze cosiddette «a vita intera» che prevedono anch' esse l' investimento dei versamenti in fondi o gestioni assicurative, senza però che sia prevista una scadenza prestabilita. In questo caso, quindi, il contratto resta in vigore con le rivalutazioni via via ottenute fino al decesso dell' assicurato. Sia nelle polizze miste che in quelle a vita intera il contraente può chiedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale maturato (riscatto). Se il contratto prevede esclusivamente un unico versamento iniziale, modalità che ormai caratterizza più del 90% dei versamenti in polizze vita, di norma non sono previste delle penalità per l' uscita anticipata. In media, il versamento unico iniziale sulle nuove polizze sottoscritte nel 2016 è di poco superiore ai 30.000 euro, mentre per le polizze che prevedono un piano di versamenti pluriennale, l' importo è intorno ai 4.000 euro.


Pubblicati in Gazzetta ufficiale (rispettivamente la n. 64 del 17 marzo e la n. 65 di ieri) i nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza) e le nuove norme in tema di responsabilità professionale dei medici. In vigore dunque il padre e la madre di tutte le riforme del governo della Salute in Italia. Il ministro Beatrice Lorenzin parla di passaggio storico per la sanità italiana. Dopo 15 anni di attesa in pista la nuova griglia delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (gratuitamente o col ticket). Inoltre il governo inserisce finalmente un paletto in uno dei campi più spinosi del rapporto medico paziente, tirando il freno alla spirale di contenzioso legale e alla pletora di esami inutili che connotano la cosiddetta medicina difensiva. Il documento firmato lo scorso 12 gennaio dal premier Paolo Gentiloni, mette tra le nuove prestazioni garantite dal Ssn la fecondazione assistita eterologa ed omologa compresi gli esami genetici (erogati finora erogate solo in ricovero ospedaliero), nuovi vaccini, screening alla nascita, esenzione dai ticket per l' endometriosi, le cure per la celiachia aggiornando gli elenchi delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all' esenzione fino ad innovare i nomenclatori della specialistica e dell' assistenza protesica. Entra l' autismo con diagnosi precoce, cura, trattamento individualizzato, integrazione sociale e sostegno alle famiglie. Novità anche per le malattie rare: un codice darà diritto all' esenzione a 110 nuove malattie. Inserite nell' elenco sarcoidiosi, sclerosi sistemica progressiva e miastenia grave. Rivisto l' elenco delle malattie croniche e invalidanti con l' introduzione di 6 patologie esenti da ticket, tra cui broncopneumopatia ostruttiva, sindrome da talidomide ed endometriosi moderata e grave. Alcune malattie già esenti vengono spostate in quelle croniche (celiachia e la sindrome di Down). Esce invece dal novero delle esenti l' ipertensione che ha un elevato impatto sociale. Sufficiente la certificazione di malattia redatta da uno specialista per ottenere l' attestato di esenzione. Rimborsati gli alimenti aproteici per i nefropatici. Il testo aggiorna il nomenclatore fermo al 1996: arrivano prestazioni a elevatissimo contenuto tecnologico (adroterapia attualmente erogata solo in alcune regioni del Nord) o di tecnologia recente (enteroscopia con microcamera ingeribile, radioterapia stereotassica). Fari anche sulla prevenzione con il recepimento del nuovo Piano vaccinale (sì all' anti pneumococco, meningococco, varicella e l' estensione contro il papilloma virus). Previsti screening alla nascita per sordità, cataratta e malattie metaboliche ereditarie. Cambia pelle anche il tariffario protesico fermo al 1999, che assicura innovativi ausili informatici e di comunicazione (come i comunicatori oculari e le tastiere adattate), per i malati di Sla, apparecchi acustici digitali e carrozzine a tecnologia avanzata (barelle adattate per la doccia, arti artificiali, sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo). Nei nuovi Lea si affacciano anche ludopatia e terapia del dolore. L' investimento complessivo (tra nuovi costi e risparmi) è di 800 milioni annui (vincolati al Fondo sanitario nazionale) di cui 600 per l' assistenza distrettuale (specialistica 380 protesi 153 milioni), 220 per la prevenzione e 20 trasferiti dall' ospedale ad altri ambiti. Una Commissione nazionale aggiornerà i Lea annualmente. Da segnalare la voce critica dello Smi (Sindacato medici italiani) che individua poche vere novità destinate a ridurre i costi del Ssn col dirottamento sul versante ambulatoriale che farà crescere i ticket a carico dei cittadini. Il nuovo impianto delle norme sulla responsabilità civile e penale dei medici (legge 8 marzo 2017, n. 24) mira a dare ai medici maggiore serenità e assicurare ai pazienti più trasparenza con la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per eventuali danni subiti. Tra le novità gli obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e private: quello di istituire un ufficio per monitoraggio e prevenzione del rischio clinico, di fornire la documentazione sanitaria dei pazienti entro 7 giorni e di assicurazione. Per la completa attuazione si dovranno attendere alcuni mesi per rendere operativi anche l' Osservatorio nazionale sulle buone pratiche e per aggiornare l' elenco delle Società scientifiche, enti e associazioni chiamati a elaborare le linee guida. Le Regioni potranno affidare al difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute (da adire gratuitamente anche solo per la segnalazione anonima di disfunzioni). Nel codice penale arriva il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario e che riguarda solo la condotta negligente o imprudente del medico. In caso d' imperizia la punibilità è esclusa laddove siano rispettate linee guida e buone pratiche. Rispetto alla disciplina attuale è abolito il riferimento alla colpa lieve. In primo piano la responsabilità civile della struttura da cui il professionista sia dipendente o in rapporto (anche in intramoenia, convenzione o telemedicina) con eventuale azione di rivalsa verso il professionista. Prevista la doppia responsabilità civile: contrattuale per la struttura (onere della prova a carico della struttura e prescrizione di dieci anni) ed extra-contrattuale per l' esercente sanitario (qualora direttamente chiamato in causa, salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta con il paziente) con onere della prova a carico del paziente e prescrizione in cinque anni. Prevista la conciliazione obbligatoria. I risarcimenti del danno? Faranno fede le tabelle uniche nazionali agggioranteaggiornata annualmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA.


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