Disdetta intimata oltre i termini previsti dalle condizioni contrattuali Se l'assicurato inoltra disdetta 30 giorni prima della scadenza contrattuale, per l'assicurazione di una attività commerciale, anziché 60 giorni prima come previsto dalle Cga, la polizza può intendersi comunque regolarmente disdettata se la compagnia non contesta i termini entro 30 giorni dal ricevimento, con lettera raccomandata? L'ESPERTO La disdetta intimata oltre i termini RISPONDE previsti dalle condizioni contrattuali non produce effetti giuridici anche se ciò non viene contestato dall'impresa assicuratrice. L'impresa mantiene il diritto di agire giudizialmente per esigere il pagamento del premio entro il termine di un anno dalla scadenza, secondo quanto previsto all'articolo 2952 del codice civile. Validità disdetta con numero errato di polizza Abbiamo inviato, nei corretti termini temporali, la disdetta di una polizza ne., indicando, erroneamente, il numero della polizza precedente ¦ 8 a quella in vigore al momento dell'invio della disdetta. Nel testo della disdetta, di seguito al numero di polizza, abbiamo riportato la dicitura "e variazioni". La disdetta è valida? L'ESPERTO L'importante, ai fini della validità RISPONDE della disdetta, è che l'impresa assicuratrice possa identificare con certezza il contratto che è stato disdettato e la scadenza dello stesso, senza che la disdetta stessa possa essere riferita, senza ombra di dubbio, ad un'altra polizza o ad una precedente scadenza della polizza sostituita. Ricordiamo con l'occasione che il contratto deve essere eseguito e interpretato sempre in buona fede e, in caso di dubbio, sempre a favore dell'assicurato, come previsto dal codice civile. Nel caso in cui la disdetta non venga accettata, può essere inoltrato un apposito reclamo all'Ivass con le modalità previste. Conservazione documentazione sinistri Come agenzia raccogliamo denunce sinistri di diversa natura (cid attivi/passivi, incendio, furto, RCT ecc...), inviamo la documentazione agli uffici competenti di direzione tramite mail ed espletiamo i compiti che ci competono. Dei ASSINEWS 316 L'ESPERTO RISPONDE documenti che inviamo, per sicurezza facciamo fotocopie. Domandiamo se, a sinistro definito, possiamo distruggere le copie che abbiamo fatto, compreso il modulo CID oppure se è previsto un termine di conservazione. L'ESPERTO L'articolo 57 del regolamento RISPONDE ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 stabilisce che: "1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente 86: a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure; b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa; c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti". L'articolo 10 del regolamento Ivass numero 8 del 3 marzo 2015 prevede: "1. Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nel registro adottano procedure di conservazione dei documenti e delle comunicazioni previsti dai Capi II e III, anche facendo ricorso alla conservazione digitale di cui all'articolo 57, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel rispetto delle disposizioni attuative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di conservazione di documenti informatici. 2. Le procedure di cui al comma 1 devono consentire di mantenere evidenza della scelta operata dal contraente e garantire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni intercorse tra le parti". Essendo la denuncia di sinistro un documento sottoscritto dall'assicurato (che di norma è anche il contraente) esse devono essere conservate per almeno cinque anni da quando siano state presentate in agenzia. *** Veicolo sottoposto a fermo amministrativo Come si comportano le compagnie per l'RCA nel caso di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo? Quali sono gli orientamenti giurisprudenziali attuali? In ufficio siamo arrivati a tante conclusioni diverse e vorremmo un chiarimento da una fonte "affidabile". Su internet si trova di tutto e il contrario di tutto. L'ESPERTO Il fermo amministrativo, chiamato RISPONDE anche "ganasce fiscali", è posto in essere in seguito al mancato pagamento di tributi e imposte da parte del proprietario del veicolo. Tale procedura trova applicazione per tutti i veicoli a motore intestati al debitore come autovetture, motocicli, veicoli industriali e commerciali, autobus, macchine agricole e varie. Il fermo amministrativo comporta il divieto di circolazione su strada, l'impossibilità di radiarlo dai pubblici registri, di demolirlo o di esportarlo ma non anche di venderlo. La violazione di queste norme prevede una sanzione amministrativa che oscilla da ? 1.988 a 7.953 oltre al successivo sequestro del mezzo. A rigor di logica l'assicurato contraente avrebbe diritto di sospendere la polizza dal momento che il veicolo non può circolare e che il primo comma dell'art. 122 del C.d.a. prevede che "1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico". In linea di massima non vi è un preciso obbligo da parte dell'assicuratore di accertare la sussistenza del fermo amministrativo e tale circostanza meramente "amministrativa" non può ritenersi avente alcuna rilevanza come aggravamento del rischio e pertanto neppure incide sul relativo premio. A ciò va aggiunto che la Corte di Giustizia europea, con sentenza emessa dalla grande sezione il 4 settembre 2018 nella causa C807-17, ha stabilito l'obbligo di copertura assicurativa per tutti i veicoli, anche se fermi in area privata ad uso privato. Alla luce di quanto sopra e soprattutto della richiamata sentenza della Corte Europea (per ASSINEW'S 316 9 ¦ L'ESPERTO RISPONDE la quale l'IVASS ha già proposto al M.I.S.E. di apportare le opportune modifiche al codice delle assicurazioni e al regolamento sull'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al D.M. 86/2008), dovrebbe ritenersi sussistere l'obbligo di assicurazione della R.C.A. anche per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo. RAMI DANNI NON AUTO Danni cagionati a veicolo di proprietà di dipendente, parch. ;iato ali interno del parcheggio azien e Un dipendente dell'azienda nostra assicurata parcheggia la propria auto all'interno del parcheggio aziendale (non protetto da sbarre di accesso). Al termine della giornata lavorativa il dipendente trova la propria auto danneggiata presumibilmente da un altro veicolo, forse un autocarro non identificato. La polizza RCT/O dell'azienda recita: AITIVIT/1 COMPLEMENTARI L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti e/o il personale in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa "parasubordinati", sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124) per i danni derivanti dalle sottoelencute attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata: 1. gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande; 2. gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda; 3. organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali; ... ecc ... L'assicurazione copre anche: 1. i danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento di macchine operatrici e di mezzi di sollevamento e trasporto, anche se operanti in aree aperte al pubblico, escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per i quali, ai sensi della legge 990 del 24/12/1969, esiste l'obbligo dell'assicurazione; 2. la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dai propri dipendenti durante lo svolgimento di mansioni esterne comandate per le esigenze aziendali; 3. i danni cagionati a veicoli di proprietà dei dipendenti o di terzi, parcheggiati all'interno del recinto dell'azienda od in appositi spazi coperti o non coperti all'esterno dell'azienda e all'uopo destinati. Tale estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di e 250,00 per ogni sinistro e resta comunque ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso. Chiediamo un vostro parere se il danno sia indennizzabile in base alle condizioni di polizza. L'ESPERTO Da una prima lettura dello stralcio RISPONDE di polizza inviatoci dal lettore possiamo dedurre quanto appresso: 1) il contratto assicurativo de quo parrebbe essere un'assicurazione della R.C. imprenditoriale della ditta assicurata; 2) normalmente le assicurazioni di R.C.D. escludono dal novero di terzi i dipendenti (che normalmente vengono assicurati con la garanzia di R.C.O.); 3) in forza di tale esclusione alcune polizze prevedono, come quella in esame, l'estensione delle coperture ai "danni cagionati a veicoli di proprietà dei dipendenti o di terzi, parcheggiati all'interno del recinto dell'azienda od in appositi spazi coperti o non coperti all'esterno dell'azienda e all'uopo destinati"; 4) trattandosi di polizza di R.C.D. essa garantisce la responsabilità dell'assicurato nell'espletamento delle seguenti attività: "1. gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande; 2. gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda; 3. organizzazione di ¦ 10 ASSINEWS 316 L'ESPERTO RISPONDE La clausola riportata dal lettore prevede la copertura di "Atti vandalici e dolosi" e comprende "guasti causati dalle forze dell'ordine intervenute in seguito a tali eventi"; non fa alcun riferimento ai "danni da effrazione causati dai ladri agli infissi in occasione di furto". Se tale garanzia non è prestata in altra sezione delle C.G.A. (ed io personalmente sono portato a credere che vi sia), evidentemente essa non può ritenersi rebus sic stantibus ricompresa tra quelle riportate in polizza. INTERMEDIARI Distribuzione assicurativa a titolo accessorio Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento IDD quello che una volta era un semplice segnalatore è necessario iscriverlo in una qualche sezione del RUI? In particolare, una cooperativa che sviluppa attività di assistenza nei confronti delle persone anziane (ricerca e gestione delle badanti anche sotto il profilo contributivo e previdenziale), può suggerire e semplicemente assistere la sottoscrizione di una polizza di tutela legale, dando un valore aggiunto ai propri servizi? La polizza di tutela legale fa capo alla responsabilità del broker che non sempre è presente, posto che trattasi di polizza standard con un premio di euro 130,00, le cui coperture sono oggi chiaramente espresse ed elencate nel documento informativo precontrattuale (DIP) e non è prevista alcuna remunerazione ne alla cooperativa ne ad alcun soggetto fisico. L'ESPERTO L'attività descritta nel quesito laRISPONDE scerebbe supporre che si tratti di distribuzione assicurativa a titolo accessorio. Senonché viene precisato che tale attività non viene svolta a titolo oneroso, e di conseguenza si potrebbe escludere tale supposizione. Ciò premesso non siamo in grado di fornire una risposta precisa in quanto risultano omessi, nella formulazione del quesito, alcune informazioni. ¦ 12 Ad esempio: se il Broker non è presente alla conclusione del contratto l'informativa precontrattuale (allegato 4) a quale intermediario fa riferimento? Suggeriamo, al fine di evitare situazioni conflittuali con l'attuale nuova normativa vigente, di iscrivere il soggetto che entra in contatto con i contraenti alla sezione E del registro come intermediario a titolo accessorio. *** Passaggio da sezione E alla sezione A del RUI Ex agente di assicurazione iscritto in A, a seguito mie dimissioni, con contestuale passaggio alla sez. A inoperativo, dal luglio 2008, collaboro con 2 agenti di assicurazione e 2 broker professionisti; tutti questi soggetti hanno provveduto ad iscrivermi alla sez. E del RUI, unitamente aì miei n. 2 dipendenti che collaborano alla gestione dell'ufficio. Ora a breve dovrei ricevere mandato da compagnia di assicurazione per svolgere l'attività in forma societaria con mio figlio, mediante costituzione di una snc, dove il mandato verrebbe rilasciato al sottoscritto con mio figlio procuratore di agenzia. Sono a conoscenza di non poter operare contemporaneamente quale agente iscritto in A, senza prima di aver ottenuto la cancellazione da parte dei soggetti che mi hanno iscritto in sez. E. So che i tempi tecnici di IVASS per l'iscrizione al Registro si sono notevolmente ridotti rispetto ai 90 gg. iniziali di qualche anno fa e tuttavia, fra il momento della cancellazione in E e la successiva iscrizione in A, passerebbe comunque un periodo nel quale non potrei operare, pena le pesanti sanzioni che potrebbe comminare la stessa IVASS. Non operare significherebbe di fatto abbandonare l'attività per il tempo necessario all'iscrizione nel registro, compresi i miei dipendenti. La domanda è: c'è una possibilità di richiesta di iscrizione della nuova società in A prima della mia cancellazione come persona fisica da E, in modo che la transizione sia più agevole? L'ESPERTO Per ottenere l'iscrizione nella sezioRISPONDE ne A del Registro una società deve: . avere affidato la responsabilità ASSINEWS 316 L'ESPERTO RISPONDE dell'attività di distribuzione ad una persona fisica iscritta nella sezione A . essere in possesso di una copertura assicurativa per la RC professionale (art.15 del reg.40) Qualora non sia stata ancora attivata la copertura assicurativa è comunque possibile effettuare l'iscrizione al Registro come intermediario non operativo. Pertanto la risposta alla domanda è affermativa, ma subordinata almeno alla prima delle due condizioni sopra elencate. *** Intermediario sezione E: come ricontattare i clienti dopo aver sottoscritto un nuovo contratto di collaborazione? Dopo la risoluzione del contratto di collaborazione con B, il collaboratore iscritto in E può ricontattare i clienti intermediati con la sua attività per proporre i prodotti assicurativi relativi ad un successivo accordo di collaborazione stretto con altro broker? L'ESPERTO Per rispondere compiutamente a RISPONDE questa domanda non basterebbe un intero trattato. Giuristi che godono di grande prestigio si sono espressi ripetutamente in merito all'argomento in questione e numerosi giudici hanno emesso sentenze in controversie giudiziarie su questo tema molto controverso. Il tema è: con quali modalità e con quali strumenti il soggetto iscritto in sezione E ricontatta i clienti dopo che ha sottoscritto un nuovo rapporto di collaborazione con un altro broker? Utilizzando documentazione trattenuta all'insaputa del broker con cui era instaurato il precedente rapporto? Si tratta di verificare se il comportamento tenuto si può configurare quale concorrenza sleale a seguito di sviamento della clientela e quindi, per poter dare una risposta, occorrerebbe esaminare attentamente il modo in cui vengono ricontattati i clienti (anche la quantità). Inoltre in questo ambito intervengono anche altri fattori, ad esempio: l'accordo Aiba tra broker, che impone determinati comportamenti, il consenso per il trattamento dei dati rilasciato dai clienti al broker precedente, ecc. Suggeriamo quindi di interpellare un legale per esporre la situazione ed avere dei validi suggerimenti in proposito per evitare delle conseguenze non piacevoli. *** Formazione assicurativa: requisiti docente Un soggetto formatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 96 del reg. 40 non coinvolto nell'attività di distribuzione assicurativa, è sottoposto all'obbligo di aggiornamento annuale di 30 ore? L'ESPERTO Da come è stata posta la domanda RISPONDE riteniamo che il quesito riguardi l'attività di docenza, di cui all'art.96 del Reg.40, e non i "soggetti formatori" che non sono persone fisiche, ma associazioni ed enti. Per quanto riguarda i docenti non è prevista, dall'attuale normativa relativa alla distribuzione assicurava, alcun obbligo di aggiornamento professionale. Tuttavia per rispondere compiutamente alla domanda, accorerebbe conoscere quale attività professionale svolge il docente. Infatti, se si tratta di un avvocato o di un commercialista iscritto all'ordine, a titolo di esempio, dovrà adempiere agli obblighi formativi prevista dalla normativa di settore, a cui quindi fare riferimento. L'ESPERTO RISPONDE PER GLI ABBONATI ALLA: . RIVISTA CARTACEA: i QUESITO ALL'ANNO . RIVISTA CARTACEA+DIGITALE: 2 QUESITI ALL'ANNO ASSINEWS darà risposta esclusivamente ai quesiti che abbiano i seguenti requisiti: . riguardare un solo argomento; . essere brevi e chiari; . riguardare aspetti generali ed astratti della materia assicurativa e non specifiche consulenze su sinistri, contenziosi, ecc., (che ci possono essere sottoposte in via riservata e sulle quali formuleremo eventualmente un preventivo). L'abbonato che formulerà il quesito riceverà in anteprima via e-mail la risposta. Inviare i quesiti a: menegatti@assinews.it ASSINEWS 316 13 ¦

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Le polizze false adesso puntano anche su Facebook. Il fenomeno delle truffe assicurative via Internet è in forte crescita. L' Ivass, l' Istituto per la vigilanza, stima in 3 milioni di euro il giro d' affari realizzato con questo raggiro. L' esca è lanciata prevalentemente attraverso siti web o blog che sono di intermediari fasulli. In altri casi vengono utilizzate, in modo fraudolento, le credenziali di compagnie regolari (identità, estremi dell' iscrizione agli elenchi Ivass). Da gennaio a ottobre di quest' anno sono già stati scoperti 140 siti truffaldini, di cui l' 80% è oggi off line. Da qualche tempo anche Facebook è diventato terreno di caccia. Sul social, il raggiro è attuato mediante la creazione di pagine riferibili a intermediari «farlocchi». Spesso chi è alla ricerca della «dritta» per risparmiare sulla polizza per l' auto, utilizza anche i canali social. E' così che finisce per scattare la trappola. «Il raggiro riguarda quasi sempre le assicurazioni per l' auto e in particolare le così dette "polizze temporanee" - raccontano dall' Ivass -. Il meccanismo è sempre lo stesso: attrarre i consumatori con opportunità di risparmio sui costi». In pratica, il malcapitato pensa di tagliare i costi, sottoscrive la polizza e solo quando si verifica il sinistro (oppure il veicolo è sottoposto a controllo) scopre di non avere copertura assicurativa e di aver perso i soldi. Non solo. Può anche incorrere in multe salate, nel sequestro del veicolo e addirittura nel ritiro della patente. Come difendersi? Il sito dell' Ivass indica alcune precauzioni che gli utenti dovrebbero seguire quando entrano in contatto con un sito che offre polizze, e in particolare: leggere attentamente le informazioni riportate sul sito e insospettirsi se mancano i dati e i riferimenti dell' intermediario (nominativo, numero di iscrizione Rui, sede, legale, recapiti telefonici, postali/Pec etc.) o vi sono incongruenze con i dati pubblicati nel Rui consultabile sul sito Ivass (se manca anche una sola di queste informazioni il sito web è irregolare). Inoltre, prima di pagare, è opportuno chiedere alla compagnia assicurativa un preventivo ufficiale (identificato da un codice univoco assegnato dai sistemi di compagnia) e verificare la coerenza di tutti i dati riportati sul preventivo (nome della compagnia assicurativa, dati del contraente e del veicolo, etc.) con quelli indicati sul sito web. Inoltre, l' Ivass pubblica regolarmente l' elenco dei siti falsi. Il consiglio è poi di non procedere all' acquisto se i contatti con l' intermediario sono esclusivamente a mezzo e-mail, cellulare o applicazioni Whatsapp e se viene chiesto di pagare il premio a favore di carte di credito ricaricabili (prassi sempre irregolare) o di un conto bancario intestato a una persona non iscritta nel Rui. Infine, è possibile verificare l' esistenza della copertura assicurativa Rc auto collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it (sezione Verifica Copertura Assicurativa Rca).s.ric. - c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI la storia.
StartFragmentPensioni Quota 100, il rebus del cumulo con il lavoro occasionale Fabio Venanzi -a pagina /9 Quota 100, indicazioni contrastanti sull'incumulabilità con i redditi PREVIDENZA La comunicazione ai pensionati sembra divergere dalla circolare 117 Ancora nessuna indicazione per le prestazioni di lavoro occasionale, ex voucher Matteo Prioschi Fabio Venanzi Lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale potrebbe bloccare l'assegno per quota io°, anche se svolto prima dell'accesso alla pensione. La lettura data dall'Inps con la circolare 117/2019 desta non poche preoccupazioni da parte di coloro che, prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, hanno già riscosso redditi occasionali superiori a 5mila euro. Preme evidenziare come il tenore letterale della norma si presti a una doppia lettura. Infatti l'incumulabilità, prevista a decorrere dalla data di decorrenza della pensione, si applica sicuramente ai redditi da lavoro dipendente e autonomo, mentre nel caso dei redditi da lavoro autonomo occasionale tale decorrenza potrebbe venire meno per la presenza di troppi incisi nel testo normativo A ciò deve aggiungersi che il documento Inps è stato pubblicato dopo che i lavoratori interessati potrebbero aver avuto accesso alla prestazione pensionistica: nel privato le prime uscite si sono verificate il 1° aprile, mentre nel pubblico il i° agosto scorso. In merito all'attività lavorativa autonoma occasionale, resa in base all'articolo 2222 del codice civile e fiscalmente riconducibili all'articolo 67, comma i, lettera 1, del Dpr 917/1986, la circolare ne esclude la cumulabilità con quota 100 per le attività rese nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione. Nel paragrafo 1.2 della circolare 117 si legge che «ai fini della verifica del superamento di detto limite (5mila euro ndr) rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia». Nulla viene precisato in merito ai redditi derivanti da attività lavorativa occasionale svolta in annualità precedenti l'accesso alla pensione, i cui compensi siano erogati nell'anno di accesso a quota lo°. Per i redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo l'Inps ha strumenti di "data certa" al fine di verificare l'eventuale svolgimento di attività (come la comunicazione obbligatoria e l'attribuzione di partita Iva), con relativa corresponsione di redditi, nei periodi in cui vige il divieto di cumulo. Al contrario, nel reddito di lavoro autonomo occasionale, il dato diventa noto solo quando il soggetto incassa le somme, non essendoci comunicazioni preventive o rilasci di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività. A fronte di questa lettura della circolare, però, l'Inps nella comunicazione che invia ai pensionati quota ioo sembra prendere una posizione diversa. Nel documento di cui il Sole 24 Ore ha potuto prendere visione, relativo a un lavoratore della gestione pubblica, si legge, tra le altre cose, che il conseguimento di redditi superiori a 5mila euro successivamente alla decorrenza della pensione «comporta la sospensione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione di detti redditi. Nell'anno di decorrenza della pensione i redditi vanno dichiarati se conseguiti dopo la decorrenza della pensione». Sarebbe quindi opportuno un chiarimento su questo punto, al fine di eliminare i dubbi suscitati dalla circolare 117/2019. Forse la futura pubblicazione del modello "quota loo", annunciata dall'Inps nella circolare, porterà chiarezza poiché dovrebbe consentire anche una «indicazione mensilizzata del reddito percepito...e dei periodi di svolgimento dell'attività cui si riferisce il reddito». L'Inps deve comunque ancora specificare se le prestazioni occasionali remunerate tramite libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale (ex voucher) siano compatibili o meno con il godimento della pensione quota Zoo. Se è vero che ciascun prestatore non può riscuotere più di 5mila euro annui, è pur vero che talune attività possono essere ricondotte al lavoro dipendente, per il quale è prevista la totale incumulabilità. Ma tale tipologia reddituale risulta al contempo esente da imposizione fiscale. EndFragment